Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 28 luglio
1950 27 aprile 1951, n. 25
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro la legge approvata dall'Assemblea regionale il 23 giugno 1950 concernente:«Stato
giuridico ed ordinamento gerarchico degli impiegati della Regione
Presidente: SCAVONETTI; Relatore ed
Estensore: SELVAGGI; P. M.: EULA - Commissario Stato (Avv. St. CALENDA) -
Regione Siciliana (Avv. E.
(Omissis)
Della legge approvata dall'Assemblea
regionale il 23 giugno 1950 sono oggetto di contestazione le disposizioni degli
artt. 5 e 25; 7 e 8; 20, alle quali corrispondono tre motivi di ricorso:
a) art. 5: «L'ammissione nei ruoli del
personale dei tre gruppi di cui all'art.
L'assunzione in servizio del personale
subalterno regolata dalle predette norme generali e da quelle speciali
stabilite dagli ordinamenti delle corrispondenti amministrazioni della
Regione.
Art. 24: « I posti del grado iniziale di
ciascun gruppo delle amministrazioni della Regione, rimasti vacanti dopo
l'inquadramento e le promozioni di cui agli articoli precedenti, saranno conferiti
al personale di cui all'art. 22 mediante concorsi interni da effettuarsi con
la osservanza delle disposizioni vigenti, prescindendo dal limite di et.
Nella determinazione del numero dei posti
di grado iniziale da porre a concorso si terr conto anche delle altre vacanze
esistenti nei gradi superiori. Conseguentemente, i vincitori del concorso, in
eccedenza rispetto ai posti disponibili nel grado iniziale, saranno considerati
in soprannumero.
Mediante concorsi interni sar provveduto
per il passaggio nel ruolo del personale transitorio di cui all'art. 22
Le disposizioni di quest'articolo,
richiamato dal primo e dall'ultimo comma dell'art. 24, regolano la condizione
del personale non di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1949, negli
uffici dell'amministrazione regionale e ne prevedono l'inquadramento in un
ruolo transitorio nel quale compreso anche il personale, in servizio alla data
del 1 giugno 1950, proveniente da istituti pubblici o da enti
dipendenti, vigilati o controllati
dall'amministrazione regionale o statale, qualora alla data suddetta abbia
compiuto due anni di servizio effettivo o lo compia successivamente a tale
data.
Il Commissario dello Stato, riferendosi
agli artt. 5 e 24, osserva che il procedimento del concorso non semplicemente
subordinato allo accertamento preventivo della impossibilit di coprire i posti
vacanti mediante assunzione di impiegati compresi nei ruoli statali e degli
enti locali. Sarebbe perci violata la disposizione transitoria n. VIII della
Costituzione. Soggiunge che il passaggio alla Regione di funzionari dipendenti
dallo Stato deve essere regolato con legge della Repubblica, come prescrive
b) l'art. 20, oggetto della seconda
censura, dispone che « i posti di ruolo delle amministrazioni regionali vengono
coperti col personale di ruolo dello Stato, che all'atto della pubblicazione
della legge presta servizio presso gli uffici che, in base allo Statuto della
Regione e agli accordi tra il Governo centrale e quello regionale appartengono
all'ordinamento regionale. Detto personale inquadrato nel ruolo della
corrispondente amministrazione regionale nel medesimo gruppo e grado e con la
medesima anzianit del ruolo di provenienza . Il Commissario dello Stato
contesta alla Regione il potere di conferire posti di ruolo, come previsto
dall'art.
c) il Commissario censura, infine, la
formula della premessa di fedelt e del giuramento.
«L'impiegato in prova (dispone lart. 7)
dal momento in cui inizia il servizio deve fare, in presenza di due testimoni
avanti il suo superiore diretto o un suo delegato, solenne promessa secondo la
formula seguente: «Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana e al suo
Capo e alla Regione Siciliana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e
della Regione, di adempiere a tutti i miei doveri serbando scrupolosamente il
segreto d'ufficio nell'interesse dell'amministrazione e per il pubblico bene.
La formula del giuramento (art. 8)
corrisponde a quella della premessa.
Il Commissario osserva che l'una e l'altra
divergono in parte dalla disposizione dell'art. 98 della Costituzione, il quale
dichiara che « i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Le Regioni, come le Provincie e i Comuni, sono enti autonomi con speciali poteri
e particolari funzioni (artt. 116 e 128 della Costituzione) e la loro posizione
istituzionale non giustifica una formula di promessa e di giuramento diversa.
La difesa della Regione oppone alla contestazione
di cui alla lettera a) che la disposizione VIII della Costituzione non si
riferisce alla Regione Siciliana; comunque non ha efficacia precettiva e deve
essere osservata in rapporto a particolari esigenze del movimento dei
funzionari, della sistemazione degli avventizi etc. La condizione della
contestazione della impossibilit di coprire i posti mediante assunzione di
impiegati provenienti da ruoli statali prima di procedere a nomine mediante
concorsi, « va al di l del testo delle norme e non giustificata ; n la
impossibilit di assumere impiegati dello Stato o di enti locali si presterebbe
ad un accertamento «non suscettibile di critiche .
Alla contestazione di cui alla lettera b)
la difesa della Regione risponde che « la legge impugnata ha voluto tracciare
la direttiva della potest del Governo regionale da esercitarsi ovviamente in
correlazione a quella dello Stato e ai diritti del personale.
Questo chiarimento precisato dalla
seguente dichiarazione: « I funzionari dello Stato, attualmente in servizio
presso
Infine, la difesa della Regione,
relativamente alla contestazione di cui alla lettera c), osserva che la formula
della premessa di fedelt e del giuramento non oggetto di alcuna norma della
Costituzione,
e, comunque, anche con riferimento all'art.
5 dello Statuto e alla particolare posizione istituzionale della Regione
Siciliana, legittima:« Il dovere di fedelt alla Nazione non solo non esclude
il dovere di
fedelt alla Regione, ma implicitamente lo
comprende.
Il Procuratore generale, con ampio
svolgimento di motivi, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Le ragioni della decisione dell'Alta
Corte, in questa contestazione sono integrate da non dissociabili precisazioni
del contenuto e degli effetti delle disposizioni degli artt. 5, 20 e 24.
a) L'ordinamento degli uffici regionali,
la disciplina dello stato giuridico ed economico degli impiegati e dei
funzionari della Regione sono soggetti al potere di legislazione esclusiva
attribuito all'Assemblea
regionale dall'art. 14, lettera a) dello
Statuto speciale per
L'art. 5 della legge regionale impugnata
stabilisce il procedimento normale di ammissione agli impieghi, prescrivendo il
concorso; la disposizione transitoria dell'art. 22 regola la condizione del
personale non di ruolo, per il quale istituisce un ruolo speciale transitorio,
uniformandosi alle norme vigenti per il personale non di ruolo dello Stato; e
l'art. 24 prevede il conferimento di posti disponibili del grado iniziale di
ciascun gruppo, mediante concorsi interni riservati al personale non di ruolo.
Questa attivit normativa compresa
indubbiamente nel potere legislativo della Regione.
Il passaggio degli uffici e del personale
dello Stato alla Regione regolato dalle norme transitorie che sono previste
dall'art. 43 dello Statuto; sono queste le norme speciali che
b) All'art. 20 della legge si riferiscono
esplicite dichiarazioni della Regione, riportate nelle premesse.
L'Alta Corte, interpretato e considerato
il contenuto della citata disposizione, ne riconosce la legittimit
costituzionale dichiarando che l'assunzione del personale dello Stato,
attualmente in servizio negli uffici della Regione, presuppone il consenso
espresso dall'impiegato, e, nei rapporti dello Stato, l'applicazione delle
norme previste dall'art. 43 dello Statuto o esplicita adesione
dell'amministrazione centrale dalla quale l'impiegato dipende.
Il trasferimento dall'uno all'altro ruolo,
senza queste condizioni, non sarebbe possibile e l'art. 20 non lo dispone.
c) La formula della premessa di fedelt e
del giuramento non costituzionalmente illegittima. Il Commissario del Governo
ha richiamato l'art. 98 della Costituzione: « I pubblici impiegati sono al
servizio esclusivo della Nazione.
Nell'unit politica ed entro l'ordinamento
costituzionale dello Stato, nel quale compreso il suo Statuto,
A questa posizione istituzionale
corrisponde pienamente la promessa e il giuramento che vincolano solennemente
l'impiegato al dovere di fedelt «alla Repubblica Italiana, al suo Capo e alla
Regione Siciliana, alla osservanza delle leggi e agli altri adempimenti.
Per queste considerazioni, l'Alta Corte
riconosce che gli artt. 7 e 8 non violano l'art. 98 della Costituzione n altre
norme costituzionali ma sono conformi all'ordinamento generale dello Stato e
particolare della Regione, dalla quale gli impiegati da essa assunti
direttamente dipendono.
P. Q. M.
L'Alta Corte dichiara la legittimit
costituzionale della legge regionale 23 giugno 1950 concernente lo stato
giuridico e l'ordinamento gerarchico degli impiegati della Regione, riconoscendo
particolarmente che l'art. 20 della legge stessa regola l'inquadramento del
personale di ruolo dello Stato in quanto sia trasferito nei ruoli della Regione
di concerto con l'amministrazione centrale dello Stato e con il consenso
dell'impiegato, respinge pertanto il ricorso del Commissario dello Stato.